STATUTO dell’Associazione di Promozione Sociale “VUOTI A RENDERE – APS”
(Aggiornato e approvato dall’Assemblea del 27 novembre 2022)
Articolo 1 – Costituzione denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: “VUOTI A RENDERE-APS”, con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 2 – Scopi e attività
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’associazione svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell’intento di agire in favore della collettività, l’Associazione si propone di:
- realizzare attività formative, anche in forma di seminario o di laboratorio, di avviamento all’attività artistica amatoriale;
- ampliare la conoscenza delle arti, della musica, dello spettacolo e della letteratura attraverso la relazione fra le persone e fra le formazioni sociali;
- ricercare, tramandare e diffondere la cultura popolare, anche sotto il profilo della produzione artistica;
- produrre o promuovere la realizzazione di iniziative di diffusione della cultura, come concerti, spettacoli dal vivo, documenti multimediali e cartacei, eventi, conferenze, mostre, visite guidate;
- creare spazi di incontro, di scambio e di aggregazione volti alla crescita della persona, attraverso l’esperienza artistica e culturale, anche multidisciplinare;
- realizzare uno scambio di esperienze e conoscenze con altre associazioni ed enti pubblici o privati;
- svolgere qualsiasi altra attività o servizio utile a promuovere e diffondere la conoscenza delle arti, della musica e dello spettacolo, che si riconosca essenziale al raggiungimento dello scopo sociale.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.
Articolo 3 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:
- Quote e contributi degli associati;
- Eredità, donazione e legati;
- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- Entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi) e/o entrate realizzate nello svolgimento della sua attività nell’ambito delle finalità associative;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell’Assemblea che ne disporrà l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Articolo 4 – Membri dell’Associazione
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private che condividono le finalità dell’associazione senza scopo di lucro e che si impegnano a rispettarne lo statuto.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.
Il numero degli aderenti è illimitato.
Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Articolo 5 – Procedura di ammissione dei soci
L’ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato entro trenta giorni a mezzo di posta elettronica ed annotata nel libro degli associati.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.
La domanda di ammissione è fatta in forma scritta attraverso la compilazione di apposita domanda da parte dell’interessato e deve contenere l’esplicita accettazione del presente statuto, oltre all’impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell’Associazione.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l’aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l’assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all’assemblea il riesame della propria decisione.
In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente della responsabilità genitoriale.
In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
Articolo 6 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde:
- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o comportamenti che in qualunque modo, arrechino o possano arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione;
- in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell’Associazione.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.
Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.
Avverso il provvedimento di esclusione, l’associato ha facoltà di proporre ricorso all’assemblea dei soci che si pronuncia sull’esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso.
Il provvedimento di esclusione assume efficacia dall’annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell’Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri.
I soci hanno diritto a:
- Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- Eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- Chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- Formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- Essere informati sull’attività associativa;
- Esaminare i libri sociali.
I soci sono tenuti a:
- Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- Essere in regola con il versamento della quota associativa. Nello specifico i soci sono tenuti al versamento della quota sociale annuale nonché al versamento di eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative e manifestazioni di carattere eccezionale. L’ammontare della quota sociale annuale è determinato annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo; l’ammontare di eventuali contributi straordinari è determinato con congruo anticipo del Consiglio Direttivo.
- Non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
8- Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- la Direzione artistica;
- il Direttore artistico;
- i Direttori dei Gruppi artistici;
- le Consulte dei Gruppi artistici.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Articolo 9 – L’Assemblea
L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che interviene e vota.
Essa è costituita dai soci dell’Associazione.
Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
I soci in regola con il versamento della quota sociale annuale concorrono alla formazione dei quorum costitutivi e deliberativi.
Articolo 10 – Convocazione e intervento degli associati
L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 8 giorni prima della data della riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l’assemblea può svolgersi a distanza, mediante l’utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall’Organo Direttivo.
Resta fermo l’obbligo di garantire l’immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
Nel caso di svolgimento dell’Assemblea con modalità telematiche, quest’ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.
Articolo 11 – Quorum costitutivi
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà più uno degli associati.
Articolo 12 – Quorum deliberativi
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.
Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di una delega. La delega può essere conferita esclusivamente a un altro socio avente diritto di voto e deve essere comunicata al Presidente prima della riunione o all’inizio di essa.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.
I verbali di ogni adunanza dell’Assemblea, redatti a cura del Segretario, o in sua assenza da un socio nominato da chi presiede l’adunanza, sono sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza e vengono conservati nell’apposito libro.
L’Assemblea delibera a scrutinio palese. Le elezioni delle cariche sociali o le deliberazioni che riguardano l’esclusione o la responsabilità di singoli soci sono svolte a scrutinio segreto.
Le procedure elettorali e di scrutinio sono gestite da soci che non ricoprono né sono candidati alle cariche da eleggersi.
È vietato candidarsi per l’elezione a più cariche fra di loro incompatibili o candidarsi a cariche incompatibili con altra carica attualmente ricoperta.
L’Assemblea disciplina con regolamento interno i procedimenti elettorali.
Articolo 13 – Competenze
L’Assemblea ordinaria:
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- Delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- >Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.
- Delibera il programma artistico;
- Delibera la costituzione, lo scioglimento e la denominazione dei Gruppi artistici;
- Delibera i regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento delle attività di ciascun Gruppo artistico, previo parere della Consulta del Gruppo, del Direttore del Gruppo e del Consiglio Direttivo.
L’assemblea straordinaria delibera:
- Sulle modifiche dello statuto sociale;
- Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- Sulla devoluzione del patrimonio.
Articolo 14 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dai restanti componenti del Consiglio Direttivo.
Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e Vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.
L’Assemblea determina il numero di consiglieri da eleggersi prima di procedere alla loro elezione. Le candidature vanno presentate nella stessa seduta dell’Assemblea.
I consiglieri sono eletti mediante preferenze personali. Il regolamento interno che disciplina lo svolgimento delle elezioni può prevedere sistemi elettorali che favoriscano un’adeguata rappresentanza di tutti i Gruppi artistici.
In caso di dimissioni, esclusione, impedimento permanente o decesso di un consigliere prima del termine del mandato, si procede ad elezioni suppletive ed il nuovo consigliere così eletto dura in carica per la rimanente parte del mandato.
In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri, si procede al rinnovo totale del Consiglio direttivo. Il Consiglio così eletto dura in carica per l’esercizio in corso e il successivo.
Il Consiglio direttivo decade prima della scadenza del mandato qualora l’Assemblea ne deliberi la decadenza anticipata.
Articolo 15 – Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
- Nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario;
- Cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- Predispone bilancio o rendiconto;
- Stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- Delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
- Sottopone all’Assemblea il programma artistico, formulato dagli organi competenti;
- Predispone eventuali relazioni da presentare all’Assemblea sull’attività svolta;
- Cura l’adempimento di tutti gli obblighi di natura fiscale previsti dalla legge;
- Predispone gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- Predispone i regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento delle attività di ciascun Gruppo artistico, in collaborazione con il Direttore del Gruppo;
- Decide circa la stipula degli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- Delibera circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci nelle ipotesi previste;
- Compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea, deliberando il compimento di ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse, sul rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere assembleari.
- Delibera su ogni altra materia riservata al Consiglio dallo Statuto, o dai regolamenti interni, ovvero non espressamente riservata all’Assemblea o ad altri organi sociali.
Articolo 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta, da spedirsi anche per e-mail, almeno otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell’Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l’utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l’identità dei soggetti intervenuti.
Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti e utilizzabili a tutti i componenti dell’Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.
Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Quando sia necessario valutare questioni di natura artistica, il Consiglio direttivo si riunisce
congiuntamente alla Direzione artistica. In ogni caso e il Direttore artistico e i Direttori dei Gruppi artistici devono essere sentiti qualora lo richiedano.
Articolo 17 – Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
In caso di impedimento permanente o dimissioni simultanee del Presidente e del Vicepresidente, gli stessi vengono sostituiti ad interim dal consigliere più anziano fino alla elezione dei successori.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Articolo 18 – Direttore artistico
Il Direttore artistico cura l’alta direzione artistica dell’Associazione e ne garantisce l’unitarietà dell’azione artistica; a tal fine presiede la Direzione artistica e coordina l’attività dei Gruppi artistici.
Il Direttore artistico è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, fra i soci di comprovate capacità tecnico-artistiche ed organizzative. È responsabile del proprio operato di fronte al Consiglio medesimo. La carica di Direttore artistico non è cumulabile con quella di Presidente o di consigliere.
Il Presidente informa senza indugio l’Assemblea circa la nomina o la revoca del Direttore artistico.
I Direttori dei Gruppi artistici informano in modo costante e regolare il Direttore artistico circa l’andamento delle attività da loro dirette.
Articolo 19 – Gruppi artistici
L’Associazione organizza le proprie attività per Gruppi artistici, formati da soci che partecipano alle loro attività.
Nei Gruppi artistici sono svolte le attività sociali di apprendimento e diffusione di specifiche discipline artistiche e la preparazione e realizzazione di coerenti iniziative d’interesse artistico e culturale che possano utilmente contribuire alla diffusione e al miglioramento della cultura e delle conoscenze dei soci che ne fanno parte. Tutti i Gruppi artistici cooperano alla realizzazione degli scopi sociali in un’ottica di unitarietà dell’azione artistica.
Il Coro Spore e la Compagnia teatrale associativa sono Gruppi artistici fondativi dell’Associazione.
I Gruppi artistici sono istituiti con deliberazione assembleare, che ne fissa la denominazione e gli ambiti di attività. L’Assemblea può approvare per ciascun Gruppo artistico un regolamento interno che ne disciplini l’attività. Il regolamento di ciascun Gruppo artistico può prevedere che i soci che domandano di esservi ammessi siano sottoposti a una prova d’idoneità artistica.
Articolo 20 – Consulte dei Gruppi artistici
I soci facenti parte di ciascun Gruppo artistico costituiscono la Consulta di tale Gruppo.
La Consulta di ciascun Gruppo concorre a determinare le scelte di fondo relative alla sua vita e gestione e a definire l’indirizzo dell’attività e delle scelte artistiche e può formulare proposte sul programma artistico annuale dell’Associazione.
La Consulta di ciascun Gruppo propone al Consiglio direttivo la nomina del Direttore del Gruppo. Qualora sia emanato un regolamento interno relativo al Gruppo artistico, la Consulta del Gruppo formula indicazioni circa il suo contenuto.
Articolo 21 – Direttori dei Gruppi artistici
Il Direttore di ciascun Gruppo artistico ne cura l’attività e la crescita artistica.
Il Direttore di ciascun Gruppo artistico propone al Consiglio Direttivo il calendario degli impegni del Gruppo e le iniziative da realizzare, le decisioni sui ruoli di natura organizzativa interni al Gruppo e le soluzioni operative. Il Direttore di ciascun Gruppo, sentita la Consulta del Gruppo medesimo, valuta l’idoneità dei soci a partecipare alle attività del Gruppo e decide sull’assegnazione dei ruoli di natura tecnico-artistica.
Il Direttore di ciascun Gruppo artistico è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta della Consulta del Gruppo artistico interessato e sentito il parere del Direttore artistico, ed è revocato dal Consiglio medesimo.
La carica di Direttore di un Gruppo artistico è cumulabile con quella di Direttore di altro Gruppo artistico e con quella di Direttore artistico dell’Associazione, ma non è cumulabile con quella di Presidente o di consigliere.
Articolo 22 – Direzione artistica
Il Direttore artistico e i Direttori dei Gruppi artistici costituiscono la Direzione artistica.
La Direzione artistica assiste e coadiuva il Consiglio Direttivo nella programmazione e nelle scelte di natura artistica e culturale, al fine di garantire un’unitarietà di visione delle attività associative.
I membri della Direzione artistica prendono parte, senza diritto di voto, alle riunioni del
Consiglio Direttivo in cui si valutino questioni di natura artistica, su invito del Presidente.
Articolo 23 – Libri sociali obbligatori
L’Associazione deve tenere:
- l libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi associativi.
- il libro dei volontari
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti dall’Associazione, che devono assicurare tempi certi e rapidi di risposta.
Articolo 24 – Scioglimento
In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.
Articolo 25 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.